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Licenziamento segretario comunale: le minoranze scrivono a Prefetto e Corte dei Conti

La Redazione
Il Palazzo comunale di Cassano
Intanto la delibera con la quale si è consumata la definitiva rottura del rapporto con il segretario è letteralmente sparita dall'Albo Pretorio del Comune
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Sul licenziamento del segretario comunale Giuseppe Schiraldi, incinque consiglieri comunali di minoranza hanno scritto unaninterpellanza alla sindaca, inviandola per conoscenza anche al Prefetto di Barined alla Procura della Corte dei conti.

Intanto la delibera con la quale si è consumata la definitiva rottura del rapporto con il segretario comunale è letteralmente sparita dall’AlbonPretorio del Comune.

Ecco il testo dell’interpellanza dei gruppi consiliari di opposizione

Premesso:

con Delibera n° 78 del 22/8/2019 la Giunta Comunale ha preso atto del procedimento di revoca ed ha autorizzato il Sindaco alla Revoca

nell’atto si illustrano una serie di inadempienze contestate al segretario comunale come se fosse stato l’unico segretario comunale ad aver agito in maniera poco esauriente. L’esempio più eclatante va visto nella parte riguardante il controllo amministrativo ovvero i controlli interni che nel nostro Comune regolarmente sono stati elusi tanto che noi Consiglieri di Opposizione abbiamo dovuto produrre apposita interpellanza sui controlli interni alla quale Lei, nella risposta, non ha evidenziato le mancanze oggi attribuite al dott. Schiraldi;

Quanto alle altre questioni, si evidenzia che trattasi di contestazioni tutte generate dal presupposto (errato) secondo il quale il Segretario Comunale possegga doveri e funzioni gestionali

Invero, l’art. 97 del d. lgs. 18.8.2000 n. 267, indica nei commi 2 e 4 le funzioni istituzionali dei segretari comunali e provinciali, le quali, in tutta evidenza, hanno per oggetto non compiti di natura gestionale ma di coordinamento, di assistenza giuridico-amministrativa, referenti e di verbalizzazione, “notarili” . Ciò è tanto vero in quanto i compiti gestionali di amministrazione attiva spettano ai dirigenti ovvero ai titolari di posizione organizzativa e non possono essere loro sottratti .

Ciò è ancor più vero in quanto le disposizioni contrattuali integrative si sono fatte carico di precisare che l’attribuzione al segretario di funzioni dirigenziali possa avvenire solo con atto formale ( che a noi non risulta) del capo dell’Amministrazione e in ogni caso previo accertamento dell’assenza di adeguate figure professionali interne e (solo) in via temporanea.

Va rilevato che:

nel nostro Comune l’assenza di Dirigenti è vicariata dai titolari di posizione organizzativa cioè posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

appare quindi inverosimile che tutte le inefficienze, i ritardi ed ogni altra negatività siano imputabili al solo segretario quando invece Le tocca fare mea culpa su tutti i danni che Lei e la Sua Giunta ha determinato nel nostro Comune. Il segretario comunale ha avuto la colpa di disvelare il clima creato in Comune allorquando Le scriveva: “È necessario infatti favorire meccanismi di condivisione e di trattazione collegiale di argomenti e procedimenti complessi come quelli richiamati a margine della nota riscontrata, onde evitare risposte e reazioni di singoli contro singoli – che protrae un clima di malessere organizzativo del tutto incontrollabile da qualsiasi Amministrazione>>

A riprova di ciò, va evidenziata la proliferazione dei decreti di nomina tanto che in 18 mesi di mandato elettivo, sono stati emanati 15 decreti sindacali di nomina di incarichi di responsabili di posizioni organizzative aventi una durata variabile da uno a due mesi alcuni, altri con durata semestrale.

Ci riferiamo ai decreti n. 25 del 13.6.2017, n.39 del 1.8.2017, n. 44 del 11.9.2017, n. 48 del 31. 10.2017, n. 50 del 6.11.2017, n. 51 del 30.11.2017, n. 54 del 29.12.2017, n. 20 del 21.6.2018, n.21 del 22. 6.2018, n. 22 del 26.6.2018, n. 23 del 29.6.2018, n. 24 del 29.6.2018, n. 25 del 22. 6.2018, n. 30 del 30.8.2018, n. 36 del 31.10.2018, n.42 del 12.12.2018 e per ultimo n. 44 del 28.12.2018. Tutto questo in evidente contrasto con il Regolamento per l’istituzione, la gradazione e la valutazione delle posizioni organizzative approvato con DGM n. 70/2012 che espressamente prevede che “l’incarico è attribuito di norma per un anno”. Per il vero, tale situazione è stata oggetto di apposita interpellanza dei gruppi di minoranza , che, in ogni caso, non ha ricevuto le giuste attenzioni da parte dell’Amministrazione.

E poi, parla di polizia locale e di esiguità di personale in servizio quando Lei con un ordine di servizio illegittimo a Sua firma ha spostato negli uffici un vigile urbano giudicato idoneo a fare il vigile dal medico competente per non parlare di altra unità di personale messo in un angolo quando in passato ha svolto la posizione organizzativa della polizia locale

parla di Ufficio Tecnico quando Lei ha messo da parte l’ing. dipendente del Comune per sostituirlo con altro ingegnere con procedure discutibili e comunque senza contezza di presenza assicurata in servizio

a noi risulta che la rottura con il Segretario Comunale sia avvenuta sulla pretesa da Lei avanzata nei confronti del Segretario con la quale pretendeva che provvedesse a regolarizzare la posizione liquidatoria delle competenze richieste da un ingegnere in convenzione la cui posizione è ritenuta non proprio chiara dagli uffici che contestano l’effettiva presenza in servizio dello stesso mancando prova dell’attività di quest’ultimo nella Casa Comunale e negli orari di ufficio dei dipendenti da coordinare e dedicati al pubblico e ai tecnici da ricevere

Tutto ciò premesso, fermo restando che saranno addebitabili a Lei eventuali danni erariali derivanti da eventuali azioni risarcitorie da parte del segretario per un atto così violento che incide sull’onore e la professionalità di un dirigente, sbandierato su tutti i siti web La interroghiamo per sapere, ai sensi dell’art. 39, comma 1, se è vero che:

Lei abbia preteso che il Segretario sostituisse il responsabile titolare di funzione gestionale nel procedere a liquidare competenze salariali che ad avviso del responsabile non sono da liquidarsi.

Cassano delle Murge 26/08/19

I consiglieri

Angela Catucci

Rocco Fabio Lapadula

Teodoro Santorsola

Amedeo Venezia

Davide Del Re

lunedì 26 Agosto 2019

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4 anni fa

La maggioranza questa volta mi sa che l'ha fatta grossa: ma è legale far sparire una delibera dall'albo pretorio?

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